Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.C.M. 08/03/2002

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 9. Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1 lettera n), è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purchè ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente Decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto mede-

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 10. Uso di combustibili solidi

1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9, del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente Decreto

a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4

b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4

c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, ditali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.

3. È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

Art. 11. Piani e programmi regionali

1. Secondo quanto stabilito agli artt. 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente Decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria

a) agglomerati di lignite

b) carbone da vapore

c) coke metallurgico e da gas

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio: f) emulsioni di acqua- olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio. Titolo III Disposizioni finali

Art. 12. Aggiornamenti

1. Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, è istituita una Commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente Decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonchè per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

2. La Commissione di cui al comma 1 propone inoltre l'aggiornamento

a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonchè dei relativi metodi di analisi e valutazione

b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili

c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili

d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili, e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5

f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

3. La Commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto, le specifiche relative al tenore massimo di

4. Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti negli allegati al presente Decreto si applicano fino all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13. Metodi

1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli allegati I, II, IV, riferiti alle versioni più aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicato nell'allegato I, punti 2 e 3.

Art. 14. Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 e 13 della Legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 69

 

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